Edward Gibbon

Sulla legge personale

estratto da
The Decline and Fall of the Roman Empire
Capitolo XXXVIII

(1776)

 


 

Nota

Questi sono i passaggi famosi in cui Edward Gibbon fa riferimento, con una certa ammirazione, ai Merovingi che lasciavano le popolazioni del loro impero libere di scegliere il sistema di leggi sotto il quale volevano vivere ed essere giudicati. Questo fatto, secondo Gibbon, contribuiva al mantenimento della pace e al miglioramento della società. Gibbon aggiunge inoltre che sarebbe stato invece del tutto insensato seguire la proposta di Agobardo di introdurre una legge e una religione uniformi per tutti.

 


 

La più dura o la più servile condizione in una società umana è regolata da alcune norme stabili e generali. Quando Tacito ha esaminato la semplicità primitiva dei Germani ha scoperto alcune massime o costumi duraturi nel tempo, riguardanti la vita sociale e individuale che erano trasmessi fedelmente attraverso le tradizioni fino alla introduzione della lingua scritta e del latino. Prima della elezione dei re Merovingi, la tribù, o etnia, più potente, dei Franchi, incaricava quattro capi venerabili di redigere le leggi Saliche, e ciò che essi producevano era esaminato e votato in tre successive assemblee del popolo. Dopo il battesimo di Clovis, il re emendò parecchi articoli che apparivano incompatibili con la cristianità. La legge Salica fu modificata nuovamente dai suoi figli e, ancor più, sotto il regno di Dagoberto, quando il codice normativo fu rivisto e promulgato nella sua forma attuale. Questo avvenne cento anni dopo l'istituzione della monarchia dei Franchi.

Durante lo stesso periodo storico, i costumi dei Ripuariani furono messi per iscritto e resi noti a tutti; e lo stesso Carlo Magno, il legislatore del suo tempo e del suo paese, aveva studiato accuratamente le due leggi nazionali che ancora prevalevano tra i Franchi (molti studiosi intendono con ciò riferirsi alle leggi saliche e a quelle ripuariane). Le stesse attenzioni furono estese ai loro vassalli; e le grezze istituzioni degli Alemanni e dei Bavari furono diligentemente catalogate e ratificate dalla suprema autorità dei re Merovingi. I Visigoti e i Burgundi, le cui conquiste nella Gallia precedettero quelle dei Franchi, mostrarono meno fretta nel conseguire uno dei benefici principali di una società civilizzata. Enrico fu il primo dei principi Goti che mise per iscritto le maniere di comportamento e i costumi del suo popolo; e la stesura delle leggi dei Burgundi fu una misura di controllo politico più che di giustizia, per alleviare il peso e riguadagnare la simpatia dei sudditi gallici

Quindi, per una singolare coincidenza, i Germani elaborarono le loro grezze istituzioni in un tempo in cui arrivava infine a compimento l'elaborato sistema della giurisprudenza romana. Nelle leggi saliche e nelle Pandette di Giustiniano possiamo confrontare i primi rudimenti normativi con la piena maturità della saggezza civile; e per quanti pregiudizi si possano avere a favore dei barbari, una riflessione più ponderata assegnerà ai Romani una superiorità non solo per quanto riguarda la scienza e la ragione, ma anche l'umanità e la giustizia. Nonostante ciò, le leggi dei barbari erano adatte per le loro esigenze e desideri, le loro occupazioni e le loro capacità; e tali leggi contribuirono tutte a preservare la pace e a promuovere il miglioramento della società per il cui uso erano state introdotte all'origine.

I Merovingi, invece di imporre una regola di condotta uniforme ai vari soggetti, lasciavano che ogni gruppo e famiglia che viveva all'interno del loro impero godesse liberamente delle sue istituzioni domestiche; e anche i Romani non erano esclusi dai benefici che derivavano da questa tolleranza legale. I figli adottavano le leggi dei genitori, la moglie quelle del marito, i servi liberati quelle del loro antico padrone, e in tutte le cause in cui le due parti appartenevano a gruppi etnici differenti, la parte lesa era obbligata a citare l'accusato davanti al tribunale di quest'ultimo, basandosi sempre sulla presunzione di innocenza. Un raggio d'azione ancora più grande era concesso ad ogni cittadino che, in presenza del giudice, avesse dichiarato sotto quale legge intendesse vivere e a quale comunità associarsi. Questa possibilità eliminava le distinzioni tra vincitori e vinti, e gli abitanti delle province di Roma potevano accettare le dure condizioni in cui vivevano dal momento che dipendeva da loro il fatto di voler preservare il carattere di libertà e di bellicosità dei barbari.

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(*) Le leggi Ripariane dichiarano e definiscono questo aspetto a favore dell'accusato (tit. XXI, nel tomo IV, p. 240); e la stessa tolleranza è implicita o espressa in tutti i codici eccetto quelli dei Visigoti di Spagna. Tanta diversitas legum (afferma Agobard nel nono secolo) quanta non solum is in [singulis] regionibus, aut civitatibus, sed etiam in multis domibus habetur. Nam plerumque contingit ut simul eant aut sedeant quinque hominess, et nullus eorum communem legem cum altero habeat (in tom. VI, p. 356). Egli propose stupidamente di introdurre una uniformità nelle leggi come pure nelle fedi religiose.

 


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